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venerdì , 26 Aprile 2024

Corte costituzionale tedesca: i limiti dell’europeismo a tutti i costi (?)

Con un tempismo eccellente, la sentenza della Corte costituzionale tedesca chiude un contenzioso che durava da cinque anni e irrompe nel dibattito politico che si sta sviluppando attorno al ruolo che l’UE deve assumere nella attuale crisi. La sentenza, a dire il vero, si riferisce al QE della Bce a guida Draghi (e ne dichiara la illegittimità costituzionale), ma ci sono effetti anche sull’oggi.

1.Prima di vedere questi effetti e le possibili soluzioni, occorre soffermarsi su una questione preliminare: la Consulta di uno Stato membro può pronunciarsi sulla compatibilità degli atti comunitari (nel caso una decisione della Bce e successive modificazioni) con i trattati (nel nostro caso, l’art.123 TFUE e 5 TUE)? La Consulta tedesca ha fatto prevalere illegittimamente il proprio diritto nazionale su quello comunitario? Ha delegittimato la Corte di giustizia dell’U.E. che si era pronunciata sulle medesime questioni interpretative? La risposta da dare non sembra univoca, e si atteggia in maniera diversa, a seconda dei parametri interpretativi presi in considerazione dalla Consulta tedesca.

Per un verso, la questione di diritto non è nuova, e nella disputa, le Corti di Karlsruhe e di Lussemburgo non hanno fatto altro che ribadire le proprie posizioni risalenti: secondo la prima (con un orientamento condiviso dalla nostra Consulta) è sempre ammesso un sindacato sulle eventuali antinomie tra diritto europeo e principi costituzionali; la CGUE, invece, si è sempre posta come giudice esclusivo del legittimo esercizio delle competenze europee.

Nella fattispecie, la Bundesverfassungsgericht ha censurato il QE (o Pspp) in quanto atto “ultra vires”, cioè oltre i poteri che una istituzione europea (la Bce) può legittimamente esercitare. L’UE, precisa la Consulta tedesca, non è una federazione, quindi può esercitare solo le competenze conferite dai trattati (principio di attribuzione), e tali competenze devono comunque essere esercitate dalle istituzioni entro i limiti necessari per il conseguimento degli obbiettivi dell’UE (principio di proporzionalità). In difetto di tali condizioni, l’azione delle istituzioni europee è costituzionalmente illegittima perché viola il mandato democraticamente affidato dal popolo tedesco all’UE. Inoltre, nel caso specifico, il Pspp viola anche la responsabilità di bilancio del Governo tedesco.

Dall’altro lato, la Bundesverfassungsgericht si è pronunciata sulla possibile violazione del QE al divieto di finanziamento monetario posto dall’art. 123 TFUE. Questa volta, la Consulta tedesca sembra oltrepassare la propria giurisdizione, in quanto giudica sulla legittimità di un atto della Bce non rispetto alla propria Costituzione ma alla norma di un trattato (la giurisdizione sui conflitti tra norme derivate dai trattati e norme dei trattati spetta alla Corte di giustizia dell’UE). Il fatto che, nel merito, la Consulta tedesca abbia salvato il QE con riferimento al divieto di finanziamento monetario non è quindi privo di conseguenze, perché in ogni caso apre a possibili successivi sindacati sulla compatibilità di altri strumenti (magari il nuovo programma di acquisto di titoli di Stato da parte della Bce, il Pepp) non solo con riferimento alla propria Costituzione, ma anche al TFUE.

2.Effetti della sentenza.

Le sentenze delle Consulte degli Stati membri sono vincolanti per i rispettivi Stati, tuttavia, come accennavo, ci sono evidenti ripercussioni sulla politica europea.

Coerentemente con i principi anzidetti, la Corte costituzionale tedesca impegna gli organi costituzionali tedeschi a non partecipare né allo sviluppo, né all’attuazione, esecuzione, o messa in atto di atti “ultra vires”. Un riferimento non solo al QE, quindi, ma anche al nuovo Pepp che potrà essere investito da una sentenza gemella della stessa Bundesverfassungsgericht.

Inoltre, il Governo ha il dovere di attuare misure attive contro il Pspp nella forma attuale (obiter dictum, anche contro il Pepp) e la Bundesbank non può più partecipare al QE se la Bce non dimostrerà entro tre mesi che effettivamente ha rispettato il principio di proporzionalità.

Ciò che è mancato da parte della Bce, secondo i giudici di Karlsruhe, è stata una giustificazione circa la proporzionalità dell’intervento, i cui obbiettivi si sarebbero potuti ottenere con altri strumenti, ad esempio, sottolinea la Corte, attraverso il Mes (altra evidente frecciatina al Governo tedesco, il quale viene quindi indirizzato dalla propria Consulta a trattare prioritariamente sul Mes piuttosto che su altri strumenti di intervento dell’UE nella attuale crisi). Spetta quindi alla Bce documentare, nell’anzidetto limite di tre mesi, che effettivamente una valutazione circa la proporzionalità del suo intervento era stata effettuata, pena, appunto, il ritiro della Bundesbank dal programma.

C’è dell’altro. A rafforzare l’idea che questa sentenza sia tempestiva e proiettata più sul presente che nel passato, ci sono le considerazioni svolte dalla Consulta tedesca sulla compatibilità del QE con il divieto di finanziamento monetario. In questo caso la sentenza tedesca segue quella della CGUE (Corte di Lussemburgo) e non riscontra nessuna violazione, ma nell’interpretare l’art.123 TFUE, i giudici di Karlsruhe spiegano il perché una tale violazione non sussista, ponendo quindi dei limiti espliciti oltre i quali un ulteriore intervento della Bce (come il Pepp) potrà essere censurato dalla Corte tedesca. Ancora una volta quindi, la Consulta sembra ammonire indirettamente (anche) la Bce: se i programmi di acquisto dei titoli di Stato non rispettano determinati limiti (quali, ad esempio il volume degli acquisti limitato fin dall’inizio, la proporzionalità con il capital key), la Bundesverfassungsgericht li riterrà incompatibili col divieto di finanziamento monetario del TFUE.

Potrà l’euro sopravvivere a tutto ciò? Se si, con quali costi sociali? Se no, cosa ci aspetta?

3.Considerazioni finali.

La Corte costituzionale tedesca entra a gamba tesa nel dibattito politico europeo: nella trattativa sugli strumenti comunitari per fronteggiare la crisi, il Governo tedesco dovrà attenersi ai principi dettati da questa sentenza, quindi i margini di negoziazione saranno ancora più ristretti.

In realtà, si scopre oggi ciò che avrebbe dovuto essere chiaro ai nostri rappresentanti parlamentari quando hanno approvato i vari trattati europei: nell’attuale assetto comunitario non solo non c’è spazio per la solidarietà europea, ma ci sono ampi margini per azioni di sciacallaggio sui Paesi più colpiti dalla crisi. I programmi di acquisto dei titoli di Stato (Pspp e Pepp) sono un tentativo di fornire aiuti entro i limiti di azione della Bce. Se la Bundesverfassungsgericht li ritiene “ultra vires”, è difficile che non accada altrettanto con strumenti ulteriori e più incisivi. In particolare, l’ipotesi che la Bce possa comportarsi come una vera banca centrale e emettere moneta appare oggi una chimera (non solo la Consulta tedesca, ma anche la Corte di Lussemburgo potrebbe giudicarla illegittima).

L’unica soluzione possibile è quella di un superamento radicale degli attuali trattati, la quale però richiederebbe il consenso di tutti gli Stati membri e non sembra comunque essere all’ordine del giorno nell’agenda europea.

Nelle more di una soluzione comunitaria, sarebbe il caso che anche la nostra Corte costituzionale (finora a dir poco timida rispetto a quella tedesca, nonostante i comuni presupposti teorici) venisse investita di alcune questioni di legittimità e rilevasse gli evidenti contrasti tra il diritto europeo e quello costituzionale. Ad esempio: è conforme al principio democratico che il Mes (2011) e il Fiscal compact (2012) siano stati approvati da un Parlamento eletto con una legge elettorale costituzionalmente illegittima (porcellum, sent.1 del 2014)? Le “condizioni di parità con gli altri Stati” che l’art.11 presuppone alle limitazioni di sovranità della Repubblica sono rispettate? Il diritto al lavoro (art.4) non sarà ulteriormente conculcato e offeso se non si correrà al riparo da questa crisi? Gli attuali vincoli europei consentono di rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che limitano di fatto la libertà e l’uguaglianza dei cittadini (art.3)? E quali sono i rimedi?

Qui entra in gioco la politica, che ha le chiavi per rimediare in maniera ancora più diretta ed efficace rispetto ai giudici delle leggi.

Si avverte oggi, forse come non mai, la necessità che le istituzioni siano indirizzate verso una finalità di bene comune, e che non si limitino, come nel recente passato, a tutelare il libero mercato. La questione che emerge da questa vicenda, ancora lontana da una definitiva conclusione, diventa quindi una: laddove il sistema europeo ha codificato i principi liberisti, come possiamo intraprendere la necessaria stagione di politiche sociali(ste)? Di fronte a una politica europea bloccata, che anche davanti a questa crisi fatica a superare gli attuali trattati, non resta che (ri)scoprire il ruolo che la nostra Costituzione assegna alle istituzioni politiche, contrapponendolo ai vincoli comunitari. La Germania deve attenersi alla propria Carta fondamentale? Anche noi. E per noi si tratta di determinare attraverso la legge “i programmi e i controlli opportuni perché l’attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali” e di trasferire “allo Stato, enti pubblici o a comunità di lavoratori” determinate imprese o categorie di imprese che abbiano carattere di interesse generale (artt. 41 e 43). Anche il nostro Governo, in sostanza, ha dei vincoli precisi ai quali attenersi (e ai quali fin’ora non si è attenuto) in sede di negoziazione europea.

Abbiamo pagato in questi anni i costi di un europeismo incondizionato. Non possiamo permetterci di perseverare nell’errore.

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